(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 1 del
                           7 gennaio 2005)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                 Ambito di applicazione e finalita'
    1  .  La  Regione  Abruzzo  con  la  presente legge disciplina la
macellazione ad uso familiare effettuata nei macelli autorizzati e al
di  fuori  degli impianti di macellazione, per la tutela della salute
pubblica,  dell'interesse dei con- sumatori e dell'economia agricola,
in particolare quella delle zone montane e disagiate.
    2.  Ai  fini  della presente legge si intende per «allevatore» la
persona  fisica  che abbia notificato ai servizi veterinari della ASL
competente  per  territorio il possesso di animali da allevamento. Si
intende  per «servizio veterinario» il servizio veterinario di igiene
della  produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione
e  trasporto  degli  alimenti  di origine animale e loro derivati del
dipartirnento di prevenzione della ASL competente per territorio.