(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 1 del 7 gennaio 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Ambito di applicazione e finalita' 1 . La Regione Abruzzo con la presente legge disciplina la macellazione ad uso familiare effettuata nei macelli autorizzati e al di fuori degli impianti di macellazione, per la tutela della salute pubblica, dell'interesse dei con- sumatori e dell'economia agricola, in particolare quella delle zone montane e disagiate. 2. Ai fini della presente legge si intende per «allevatore» la persona fisica che abbia notificato ai servizi veterinari della ASL competente per territorio il possesso di animali da allevamento. Si intende per «servizio veterinario» il servizio veterinario di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati del dipartirnento di prevenzione della ASL competente per territorio.